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Aisoftw@re
Querela di falso un suo documento !!!
06/07/2003 - batch
Cari navigatori del nostro sito quanto stiamo per raccontarVi e documentarVi ha dell’incredibile, non avete letto male il sottotitolo, effettivamente la Società ha querelato di falso un Suo documento, credevamo che ciò non fosse possibile ma il legale ci ha detto che si può.
Non sappiamo, anche perché non l’abbiamo chiesto al legale, cosa accadrebbe se il giudice rinviasse a giudizio per falso il Presidente della Società che l’ha firmato. Una querela contro se stesso?
Come al solito non facciamo alcun commento ma ci limitiamo a riprodurre fedelmente il documento avendolo epurato di alcuni nominativi (ininfluenti) sostituendoli con “omissis”.
E’ opportuno dare un minimo di spiegazione iniziale. L’assemblea di Aisoftw@re del 8 novembre 2001 è stata oggetto di impugnativa mediante atto di citazione di cui riportiamo di seguito le parti più salienti.

(Parti salienti dell’atto di citazione)
Il Consiglio di Amministrazione di Aisoftw@re convocava l’Assemblea straordinaria in prima convocazione il 06/11/2000 h. 10.00 e in seconda il 08/11/2000 h. 10.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
“1) Revoca del piano di stock – option e del connesso aumento di capitale di nominali Euro 129.000, deliberato in data 4 maggio 2000; 2) Delibera relativa all’adozione di un nuovo piano di stock – option proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 8 settembre 2000; 3) Aumento del capitale sociale in relazione al nuovo piano di stock – option di cui al precedente punto 2 per un importo di nominali Euro 182.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, comma 5, del Codice Civile; 4) Delibere inerenti e conseguenti; 5) Varie ed eventuali”.
In data 08/11/2000, il Presidente dell’assemblea della Aisoftw@re S.p.A comunicava l’elenco dei n. 33 (trentatré) azionisti presenti in proprio e per delega, rappresentanti complessivamente n. 3.354.961 azioni ordinarie e il 50,203% dell’intero capitale sociale, pari a n. 6.682.750 azioni ordinarie.
Alcuni soci presenti partecipavano però all’assemblea, in violazione dell’art. 2370 c.c., che espressamente prevede: “Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni – ora certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., sostitutivi delle azioni ex D.lgs 24/02/1998 n. 58 e D.lgs 24/06/1998 n. 213 - presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione” e dell’art. 9 dello Statuto sociale che riproduce il richiamato disposto normativo. Infatti gli azionisti, Intesa Asset Management Carifondo Atlante, Intesa Asset Management Centrale Pmi Europa, Morgan Guaranty Trust co of New York, Banca Agrileasing S.p.A., Erba Basilio Renato, titolari di complessive 561.495 azioni ordinarie, pari al 8,402% dell’intero capitale sociale depositavano i certificati, recanti la data di rilascio del 03/11/2000; Moia Massimo e Dit. Deutscher Investment Trust, titolari di complessive 142.191 azioni ordinarie, pari al 2,128% dell’intero capitale sociale, procedevano al deposito di certificati datati rispettivamente il 06/11/2000 e il 07/11/2000.
La deliberazione assembleare, adottata con la partecipazione di soci sprovvisti della legittimazione al voto, in quanto non abbiano assolto l’onere del preventivo deposito, nel termine di cinque giorni dalla data fissata per la prima e per la seconda convocazione, è inesistente e/o nulla e/o comunque annullabile ( Trib. Milano, 05/02/1998; Trib. Verona, 01/03/1990; Corte d’Appello Roma, 14/03/1988; Trib. Milano; Trib. Genova, 27/06/1986; 28/01/1982).
L’azionista Morgan Guaranty Trust co of New York partecipava all’assemblea e votava per oltre il 2% del capitale sociale, in violazione dell’art. 120 del D.lgs 24/02/1998 n. 58 che dispone : “Coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale sociale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB… Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza si applica l’art. 14 comma 5”.
Il Presidente dell’assemblea poneva comunque in votazione insieme i punti n. 2, 3, 4 dell’ordine del giorno: l’aumento del capitale sociale per un importo di nominali Euro 182.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, comma 5, del C.C., in relazione al nuovo piano di stock – option e i provvedimenti conseguenti.
La delibera de quo, approvata dal 50,203% del capitale sociale, compresi nel computo i voti espressi dai soci non legittimati, pari al 10.53 %, è inesistente e/o nulla e/o comunque annullabile per violazione dell’art. 2441, V comma c.c. che prevede : “Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale, approvata da tanti soci che rappresentino, oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione” e (Cass. 13/1/1987 n. 133; Cass. 29/11/1978 n. 5463; Cass.9/11/1974 n. 3491).

All’udienza del 4 giugno 2003 la Società, tramite il suo legale, deposita il seguente atto:
Tribunale di Milano - Sezione VIII ‑ Dr. R. F. D'Isa
Querela di falso ai sensi degli Articoli 221 e seguenti, CPC nella causa iscritta al N. 1809/2001 R.G.
promossa da:
‑ “omissis”, con l'Avv. “omissis” - Attore
contro
‑ Artificial Intelligence Software S.p.A., con l'Avv. Antonio Cantucci - Convenuta
Artificial Intelligence Software S.p.A. (di seguito, anche "AIS" o "Società") con l'Avv. Antonio Catucci
Premesso che
A) nella propria Memoria Autorizzata in data 18/6/2002, la Difesa dell'Attrice ha eccepito che l'Allegato "A" al Verbale di Assemblea della Società in data 8/11/ 2000, n. 148467 di Repertorio e n. 16493 di Raccolta del Dr. Giuseppe Garbagnati, Notaio in Rho (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, individua in Morgan Guaranty Trust co. of New York il titolare di azioni aventi diritto al voto per una percentuale pari al 2,245% del capitale sociale di AIS (Doc. 3A di Parte Attrice; di seguito, anche l'Allegato A");
B) ed ancora, a tenore di quanto dedotto ex adverso, Morgan Guaranty Trust co. of New York avrebbe partecipato all'Assemblea dell'8/11/2000 in qualità di socio in proprio, senza aver precedentemente effettuato la comunicazione alla Consob prescritta dall'art. 120, comma 2°, TUF e che, per l'effetto, si applicherebbe in tal caso, la sanzione di cui all'art. 120, co. 5, TUF (divieto all'esercizio del voto), con conseguente impugnabilità della delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 5°, TUF, e 2377 del Codice Civile;
C) in realtà, Morgan Guaranty Trust co. of New York è intervenuta in detta Assemblea nella semplice veste di operator del sistema Euroclear e non quale socio, come risulta dalla documentazione prodotta in causa nell'interesse di AIS, e segnatamente i Documenti contraddistinti dai Nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e pertanto essa non era assoggettata all'adempimento di alcun onere di comunicazione alla Consob ai sensi dell'Art. 120, comma 2°, TUF;
D) tuttavia, secondo ancora quanto argomentato da Controparte nella citata Memoria Autorizzata del 18/6/2002, l'Allegato "A" costituirebbe atto pubblico ai sensi dell'Art. 2700, CC, facente piena prova fino a querela di falso;
E) invero, contrariamente a quanto asserito da Controparte nella predetta Memoria Autorizzata del 18/6/2002, l'Allegato "A" non è stato "formato" dal Notaio, Dr. Giuseppe Garbagnati, ma è stato redatto e consegnato a questi dal Presidente dell'Assemblea, Prof. Francesco Gardin (si veda pag. 2 del verbale assembleare (Doc. n. 3 di Parte Attrice): "(il Prof. Gardin, ndr)...fornisce all'assemblea l'elenco nominativo ...elenco che firmato dalla Parte (ancora, il Prof. Gardin, ndr)". Da ciò consegue che, se è vero che l'efficacia probatoria ex Art. 2700, CC, dell'atto pubblico riguarda "la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché le dichiarazioni e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza", è altresì vero che tale efficacia "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni, che può essere contrastato senza ricorrere alla querela di falso" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10/7/1996, n. 833; Consiglio di Stato, Sez. V, 18/6/2001, n. 3212) con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, e pertanto anche con le prove documentali già prodotte in giudizio.
Tutto ciò premesso, e salva comunque l'eccezione che precede, per il caso in cui codesto Tribunale ritenesse che l'Allegato A costituisca anch'esso atto pubblico e faccia prova fino a querela di falso del suo contenuto, Artificial Intelligence Software S.p.A., a mezzo del procuratore speciale Avv. Antonio Catucci, in virtù di Procura Speciale rilasciata in data 3/6/2003 per atto autenticato nella sottoscrizione dal Dr. Giuseppe Garbagnati, Notaio in Rho, N. 156015 di Repertorio, e come sopra rappresentata e difesa,
propone
Querela di falso ai sensi degli Articoli 221 e seguenti, CPC, volta all'accertamento delle falsità ed erroneità, al fine anche di eliderne il valore giuridico, dell'Allegato "A" al Verbale di Assemblea di AIS in data 8/11/2000, n. 148467 di Repertorio e n. 16493 di Raccolta del Dr. Giuseppe Garbagnati, Notaio in Rho (MI), prodotto da “omissis” quale documento n. 3A del proprio fascicolo di causa, sottoscritto dal Prof. Francesco Gardin e dal predetto Dr. G. Garbagnati, e denominato "Elenco nominativo dei soci che possiedono azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sociale", nella parte in cui è scritto: "4) Morgan Guaranty Trust Co. of New York 2,245%" anziché Intesa Asset Management SGR.
Quanto agli elementi della falsità, Artificial Intelligence Software S.p.A. indica i documenti già prodotti nel presente giudizio e mai peraltro contestati in modo puntuale da Controparte:
‑ il Doc. n. 7: certificato rilasciato da UniCredito Italiano per la partecipazione di Morgan a detta Assemblea. In esso è infatti specificato che il certificato è stato rilasciato a richiesta di Morgan Guaranty Trust Co of New York ‑ Euroclear Operations Centre;
‑ il Doc. n. 8: Prospectus in data 18/11/1999, redatto da AIS per la quotazione presso l'Easdaq delle proprie azioni, nel quale viene esplicitata la qualifica di Morgan ‑ Euroclear quale operator del sistema Euroclear (pag. 2 del Prospectus);
‑ il Doc. n. 9: Prospetto Informativo, depositato presso la Consob il 14/7/2000, dove si legge che i dividendi relativi ad azioni immesse in deposito accentrato presso la Monti Titoli S.p.A. sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con le stesse aliquote di cui sopra e che tale imposta è applicata dai depositari (banche, SIM, intermediari finanziari residenti in Italia), aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. (Euroclear o Cedel) (Sezione II, par. 7.4., lett. b), pag. 146, del Prospetto Informativo);
‑ il Doc. n. 10: estratto del Regio Decreto belga n. 62 del 10/11/1967, laddove si legge che la natura giuridica del rapporto che lega Morgan ‑ Euroclear ai soci che conferiscono le azioni è di mero deposito (Art. 2 del Decreto);
‑ il Doc. n. 11: estratto della "Guide to Acceptance of Securities in the Euroclear System, edito da Morgan ‑ Euroclear, ove chiaramente si fa riferimento ad un depository agreement, che disciplina i rapporti tra i soci (beneficial owners delle azioni) e Morgan ‑ Euroclear;
‑ il Doc. n. 12: comunicazione in data 27/11/2000 di Euroclear ad Intesa Asset Management SGR, nella quale viene espressamente dichiarato che le 150.000 azioni rappresentate da Morgan ‑ Euroclear, in qualità di operator del sistema Euroclear, nell'Assemblea dell'8/11/2000, erano di proprietà di Intesa Asset Management SGR;
‑ il Doc. n. 13: comunicazione dell'1/8/2000 di Intesa Asset Management SGR a Consob, redatta sulla base del prescritto Modello Consob 120 A, con la quale la prima aveva per tempo già debitamente denunciato una sua complessiva partecipazione di 300.000 azioni;
Chiede, altresì, che venga ammessa prova per interrogatorio formale di “omissis” ed, all'esito di questo, per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'Allegato "A" al n. 148467 di Rep. n. 16493 di Racc., denominato "Elenco nominativo dei soci che possiedono azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sociale" (Documento n. 3A di Parte Attrice), che si mostra, è stato redatto dal Prof. Francesco Gardin di AIS e consegnato da questi al Notaio, Dr. Giuseppe Garbagnati, nel corso dell'Assemblea dei soci in data 8/11/2000 ed allegato al verbale di detta Assemblea ?
2. Vero che le azioni per le quali Morgan ‑ Euroclear ha esercitato il voto nel corso dell'Assemblea dell'8/11/2000, come da certificato che si mostra al teste (Doc. 7), erano di proprietà del socio Intesa Asset Management SGR SpA, come da Documento n. 12 che si mostra ?
3. Vero che con nota in data 1/8/2000, redatta sul Modello Consob 120A (Documento n. 13) che si mostra, è stata comunicata alla Consob e ad AIS la proprietà di dette azioni in capo ad Intesa Asset Management SGR SpA ?
4. Vero che nel rapporto di deposito ed amministrazione delle azioni con Morgan Euroclear, Intesa Asset Management SGR SpA forniva a questa le istruzioni per l'esercizio del diritto di voto, come da Documento n. 11 che si mostra ?
5. Vero che Morgan ‑ Euroclear ha espresso il voto, nell'Assemblea di AIS in data 8/11/2000, secondo le istruzioni impartite dal socio Intesa Asset Management SGR SpA ?
Si indicano quali testimoni:
‑ Dr. Yves Astourian, domiciliato presso Artificial Intelligence Software S.p.A., Via C. Esterle n. 9, (20132) Milano;
‑ Dr. Alessandro Marzotto, domiciliato presso Banca Intesa, Piazza Cadorna n. 3, (20123) Milano;
Viene allegato al presente Atto l'originale della Procura speciale per atto del Dr. Giuseppe Garbagnati Notaio in Rho (MI), Rep. n. 156015, rilasciata in data 3/6/2000 dal Prof. Francesco Gardin, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Artificial Intelligence Software S.p.A.
Milano, 4 Giugno 2003.
Per Artificial Intelligence Software S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Avv. Antonio Cantucci

Lasciamo a Voi, carissimi navigatori, ogni commento ed ogni considerazione al riguardo.
Alla prossima
Carlo Fabris

categoria: Le Società ... fatti e misfatti | fonte: propria
parole chiave: Aisoftw@re Querela di falso un suo documento



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