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Banca Popolare di Sondrio Impugnata l’assemblea del 1 marzo 2003 15/06/2003 - batch aggiornato il 10/07/2004
Cari navigatori del nostro sito certamente ricorderete che la Banca Popolare di Sondrio aveva convocato l’assemblea senza rispettare i termini stabiliti dal DM 437 del 5 Novembre 2003 (vedere Banca Popolare di Sondrio – La normativa è un optional? e quello successivo Banca Popolare di Sondrio – La normativa è un optional? – Seguito, per chi non li ricorda possono trovare entrambi i documenti nella sezione Archivio) Nel documento Banca Popolare di Sondrio – La normativa è un optional? – Seguito alla fine si era scritto: stiamo valutando se è opportuno, dopo aver sollecitato i vari Organismi che riteniamo competenti in materia e senza che gli stessi muovano un dito tenaci sostenitori del motto: “forti con i deboli e deboli con i forti” , impugnare la delibera con il solo scopo di fare chiarezza. Interpellato il legale, fatte le verifiche, appurato che era opportuno fare chiarezza si è deciso di impugnare detta assemblea. In data 22 maggio 2003, a mani di un funzionario della Banca, è stato notificato alla Banca l’atto di citazione. In Data 28 maggio 2003 la causa è stata iscritta con numero di Ruolo 671 e la prima udienza è stata fissata in data 1 ottobre 2003. Giudice Dott.ssa Licita. Che cosa si è detto nell’atto di citazione? Che il lasso di tempo intercorso tra il giorno di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I. e la data stabilita per l’assemblea è inferiore a quello stabilito dall’art. 2366, II comma, c.c., così come modificato dall’art. 1, comma I, del D.M. 05/11/1998 n. 437, che espressamente prevedono : “ Art. 2366, II comma, c.c..: L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Art. 1. Comma I, D.M. 437/98 : Termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall’art. 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea il termine stabilito dall’art. 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni” Che l’inosservanza del termine di convocazione comporta l’irregolarità della costituzione dell’assemblea, ex art. 2366, III comma, c.c. : “ In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale”. Che il vizio attinente alla convocazione dell’adunanza influisce sulla validità delle deliberazioni assunte dall’assemblea comunque costituita ed in particolare sul procedimento di formazione della deliberazione stessa, che prende inizio proprio con la pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I ( Sul punto : fra le tante : Cass. civ. sez. I 26/11/1998 n. 12012). Che la deliberazione in oggetto deve pertanto ritenersi inesistente e/o nulla e/o annullabile, per violazione dell’art. 1, comma 1 del D.M. 05/11/1998 n. 437 ( Cass. 27/10/1975 n. 3587). Si desidera rimarcare che a distanza di oltre tre mesi la Consob non si è degnata di rispondere, come al solito ha lasciato al piccolo azionista l’incombenza di fare chiarezza. Vi sembra che sia giusto e morale tutto ciò? Lasciamo a Voi, carissimi navigatori, ogni commento ed ogni considerazione al riguardo. Carlo Fabris categoria: Le Società ... fatti e misfatti | fonte: propria |
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