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LAVORWASH SpA
ASSEMBLEE
10/07/2004 - batch
Il giorno 7 novembre 2000 si è tenuta l’assemblea della Lavorwash a cui hanno partecipato ben due azionisti: la Zenith SpA (tramite delegato) portatrice di oltre il 62% del capitale, ed un socio portatore in proprio di 500 azioni.
Del Consiglio di Amministrazione erano presenti 2 Consiglieri su 5 componenti (assente addirittura il Presidente del Consiglio di Amministrazione) e del Collegio Sindacale solo un Sindaco effettivo sui tre che compongono il Collegio.
Pertanto era presente solo il 40% degli organismi societari (tre componenti su otto). Che dire del Codice di Autodisciplina, che la Società ha dichiarato di aver adottato, in cui all’articolo 12, riguardante le assemblee, così cita:
ASSEMBLEE

12.1. Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.
12.2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori.
12.3. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni "price sensitive".

Il Comitato ritiene che, pur in presenza di un'ampia diversificazione (anche telematica) delle modalità di comunicazione con i soci, gli investitori istituzionali ed il mercato, l'assemblea dei soci rimanga un'opportunità per instaurare un proficuo dialogo tra amministratori ed azionisti. Anche con riguardo a tale dialogo dovrà tenersi a mente il dovere della società di non comunicare informazioni price sensitive agli azionisti, senza una contestuale diffusione al mercato.
Coerentemente, il Comitato raccomanda che nella scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle assemblee, gli amministratori tengano presente l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, agevole la partecipazione degli azionisti alle assemblee e che, essendo l'assemblea momento di dialogo tra soci ed amministratori, sia raccomandabile che questi ultimi siano presenti alle assemblee e che lo siano in particolare quelli che, per gli incarichi ricoperti nel consiglio e/o nei comitati costituiti, possano apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

E che dire di quanto prevede, sempre il Codice di Autodisciplina, che è stato adottato, a riguardo del regolamento assembleare, che nelle intenzioni degli estensori del Codice di Autodisciplina, riteniamo, ma abbiamo qualche dubbio, era di facilitare la partecipazione e l’intervento alle assemblee ed è, invece, interpretato ed adottato, come strumento coercitivo di non partecipazione, infatti cosa significa permettere ad un azionista di parlare per 5 minuti (qualcuno ha indicato anche 3 (tre) sui punti posti all’Ordine del Giorno, ciò potrebbe andar bene per la modifica dello Statuto riguardante solo ed esclusivamente il cambio della sede sociale, ma permettere ad un azionista di parlare per 3 massimo 5 minuti sul bilancio significa dire all’azionista “STAI ZITTO e NON ROMPERE!!!”

Vediamo cosa dice a tal proposito il Codice di Autodisciplina:

12.4. Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'as­semblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svol­gimento della assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.
Il Comitato raccomanda che le società si dotino di un regolamento assembleare che indichi le procedure da seguire. alfine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.
Nel regolamento potranno essere precisati, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.
Raccomandiamo pertanto CALDAMENTE a tutte le Società di adottarsi di un Regolamento Assembleare come quello dello Lavorwash e per facilitare loro il compito lo riportiamo integralmente. Ricordiamo a tutti che gli Statuti, i Regolamenti Assembleari, l’adozione del Codice di Autodisciplina ed addirittura i Codici Etici, delle Società li trovano sul CD-ROM edito da Edizioni 2000 srl che a Dicembre 2000 (tra poco più di un mese) uscirà con la V° Edizione che conterrà circa 1000 documenti.

BUONA LETTURA e SOPRATTUTTO BUONA ADOZIONE di QUESTO REGOLAMENTO. Lavorwash S.p.a.
Assemblea Ordinaria del 07 novembre 2000
Ordine del giorno:
1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 12.4 del codice di autodisciplina, del regolamento che disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della società, secondo il testo predisposto dal Consiglio di amministrazione.
REGOLAMENTO ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Parte I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
1.1 Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") disciplina 1o svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della Lavorwash S.p.A. (di seguito la "Società"), anche al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee stesse della Società,
1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le vigenti norme dello Statuto sociale concernenti l'assemblea della Società.
1.3 In caso di contrasto, le norme statutarie prevalgono su quelle contenute nel Regolamento.
Articolo 2
2.1 Il Regolamento è a disposizione degli azionisti della Società presso la sede sociale e, in occasione di assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società, presso i locai dove si svolge l'assemblea stessa,

Parte II
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Capo I - Accesso ai locali assembleari
Articolo 3
3.1 Possono intervenire in assemblea, con diritto di parola e di voto, i soci che risultano averne titolo ai sensi della legislazione vigente e di statuto (di seguito i "Soci Intervenuti"). Sempre a norma di legge e di statuto, gli azionisti possono nominare un rappresentante.
3.2 Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, gli azionisti possono altresì esprimere il proprio voto in assemblea tramite il voto per corrispondenza, in conformità alle disposizione di legge e regolamentari vigenti, nonché a quanto previsto nel presente Regolamento.
3.3 Il presidente del consiglio di amministrazione, unitamente al presidente del collegio sindacale ed agli addetti della Società, appositamente nominati, coordinano e verificano la procedura per esprimere il voto per corrispondenza.
3.4 All'assemblee ordinarie e straordinarie della società potranno infine partecipare i soggetti legittimati dalla normativa vigente, con i diritti e le facoltà da quest'ultima previsti (di seguito gli "Altri Legittimati").
Articolo 4 4.1 Possono assistere alle riunioni funzionari della Società, nonché amministratori e funzionari delle società dei gruppo, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal presidente del consiglio di amministrazione della Società, in relazione alle materie da trattare. Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere professionisti, consulenti ed altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione della Società.
4.2 In conformità alle raccomandazioni Consob in proposito, sono solitamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione della Società esperti ed analisti finanziari rappresentanti della società incaricata della revisione contabile, nonché giornalisti di, quotidiani, periodici e di reti radiotelevisive. Gli accrediti devono pervenire presso la sede sociale della Società entro l'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari,
4.3 Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più Soci Intervenuti, chi svolge le funzioni di presidente dell'assemblea (di seguito il "Presidente", così come individuato all'art. 7 che segue), leggerà o farà leggere dal segretario (di seguito "Segretario", così come individuato all'art. 9 che segue) l'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.
4.4 Possono altresì prendere parte alle assemblee, senza tuttavia nessun diritto di intervento, gli addetti della Società e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste nei successivi articoli del Regolamento.
Articolo 5 5.1 Per accedere ai locali dove si svolgono i lavori dell'assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e l'esibizione agli addetti, incaricati dalla Società di idoneo titolo di legittimazione (certificazione ed eventuale delega).
5.2 Verificata la sussistenza in capo agli intervenuti del titolo di legittimazione di cui al precedente punto 5.1, gli incaricati della Società rilasciano agli aventi diritto: i) un apposito contrassegno valido ai fini del controllo e dell'esercizio di voto e, qualora predisposte, ii) le apposite schede di partecipazione alla votazione.
La documentazione consegnata dovrà essere esibita per eventuali controlli
5.3 Tutti i Soci Intervenuti o Altri Legittimati che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locale in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società, restituendo le schede di voto, Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i Soci Intervenuti o gli Altri Legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.
5.4 Qualora sorgessero contestazioni in ordine al diritto o merlo di partecipare all'assemblea decide il Presidente (così come individuato all'art. 7 che segue).
Capo II - Registrazione audio-video dei lavori assembleari
Articolo 6
6.1 Il Presidente può disporre che lo svolgimento dell'assemblea sia registrato su supporto video o audio con lo scopo di facilitare la redazione del relativo verbale.
6.2 Fermo quanto previsto al punto 6,1 che precede, non è consentito introdurre nei locali, dove si svolge l'assemblea dispositivi per la registrazione audio o video, macchine fotografiche o strumenti assimilabili, senza la preventiva autorizzazione del Presidente.
Capo III - Conduzione dei lavori
Articolo 7
7.1 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione della Società o, in sua assenza, a nonna di statuto, l'Amministratore Delegato o, in mancanza anche di questo, dalla persona che sarà designata dall'assemblea, a maggioranza semplice.
7.2 Una volta indicato il Presidente dell'assemblea ai sensi dell'art. 7.1 che precede, quest'ultimo comunica all'assemblea stessa il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione c del collegio sindacale presenti.
Articolo 8
8.1 Nell'espletamento delle proprie fiori, il Presidente è assistito dal Segretario (così come individuato nel seguente art. 9), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dal successivo art, 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società, professionisti, consulenti ed advisors ammessi quali Invitati.
8.2 Sulla base dei biglietti di ammissione emessi dagli addetti, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Soci Intervenuti presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto,
8.3 Il Presidente chiede poi al presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, al sindaco effettivo più anziano di età, di comunicare all'assemblea quale sia il numero dei soci che si è avvalso della, facoltà di esercitare il voto per corrispondenza e quale sia l'ammontare del voti agli stessi spettanti.
8.4 Il Presidente si avvale degli addetti della Società per verificare il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e la regolarità delle deleghe e comunica alla stessa assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.
8.5 Gli elenchi dei soci presenti in proprio o per delega e quello degli azionisti che abbiano scelto di utilizzare lo strumento del voto per corrispondenza formano parte integrante del, verbale dell'assemblea.
8.6 Una volta espletati gli adempimenti previsti ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 e verificato che si sia in presenza dei quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori.
Viceversa, qualora non si siano raggiunti i quorum stabiliti dallo statuto sociale, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'Inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia ad altra eventuale convocazione. In tal caso, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.
Capo IV - Regolarità della costituzione e sospensione dei lavori
Articolo 9
9.1 Il Presidente, accertato che l'assemblea é validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina di un segretario designato (di seguito il "Segretario") per la redazione del verbale, sempre che ai sensi di legge o per decisione insindacabile del presidente del consiglio di amministrazione l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dallo stesso presidente del consiglio,
9.2 Il Segretario può essere assistito da propri collaboratori, da addetti della Società, da professionisti o consulenti, purché Invitati.
Articolo 10
10.1 II Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti dì appositi segni di riconoscimento,
10.2 Il Presidente può nominare due o più scrutatori, chiamati ad effettuare lo spoglio dei voti, scelti eventualmente anche tra i Soci Intervenuti (di seguito gli "Scrutatori"). Gli Scrutatori procederanno allo spoglio dei voti espressi dall'assemblea e allo spoglio dei voti espressi per corrispondenza.
Articolo 11
11.1 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma in un'unica adunanza senza interruzioni di sorta. Tuttavia, se nel corso di un'assemblea il presidente ravvisi l'opportunità di sospendere i lavori e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, l'assemblea può essere interrotta per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).
11.2 Fermo quanto previsto al punto 11.1 che precede, al Presidente è comunque concessa la facoltà di brevi sospensioni dei lavori assembleari per motivi organizzativi quali la preparazione delle procedure di voto o la ricerca di materiali e documenti durante la discussione sulle materie all'ordine del giorno e per formulare le risposte alle richieste di chiarimenti ricevute.
11.3 Fermo quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.
Capo V - Candidature alle cariche sociali
Articolo 12
12.1 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti callo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il presidente o, su invito di quest'ultimo, il Segretario,
a) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate;
b) dà lettura degli eventuali curricula vitae presentati;
c) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.
Parte III
DISCUSSIONE
Capo I - Ordine del giorno
Articolo 13
13.1 Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente può richiedere all'assemblea di omettere la lettura di documenti e relazioni (o parte di essi), già a disposizione degli azionisti, da allegare al verbale assembleare. L'assemblea decide a maggioranza semplice.
13.2 L'ordine di trattazione degli argomenti, così come risultanti dall'ordine del giorno indicato sull'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Soci Intervenuti vi si oppongano.
13.3 Il verbale contiene la sintesi degli interventi dei Soci Intervenuti, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.
Capo II - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
Articolo 14
14.1 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Soci Intervenuti e, eventualmente, agli Altri Legittimati che l'abbiano richiesta, nonché, in conformità a quanto disposto al successivo art. 16, secondo comma, agli amministratori, ai sindaci ed ai professionisti e consulenti della Società.
14.2 Nell'esercizio della funzione di cui al precedente punto 14.1 il Presidente si attiene al principio secondo cui tutti i Soci Intervenuti, eventualmente gli Altri Legittimati, gli amministratori, i sindaci hanno diritto di esprimersi liberamente sulle materie di interesse assembleare, in conformità, al contenuto dell'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente Regolamento.
Articolo 15
15.1 I Soci Intervenuti, gli amministratori ed i sindaci, nonché, eventualmente, gli Altri Legittimati, hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.
15.2 I Soci Intervenuti o gli Altri Legittimati che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, successivamente alla lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.
15.3 Qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte, la richiesta di intervenire alla discussione deve essere fatta per alzata di mano. In tal caso, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo. Qualora non sia possibile stabilire con esattezza chi per primo abbia, alzato la mano, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Viceversa, nel caso in cui si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti ovvero, in base all'ordine di presentazione.
Articolo 16
16.1 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Soci Intervenuti o agli Altri Legittimati. Le risposte, secondo quanto disposto dal Presidente, potranno essere rese o dopo ciascun intervento, ovvero al termine dì tutti gli interventi sullo stesso punto dell'ordine del giorno e, in entrambi i casi, anche dopo le eventuali brevi sospensioni di cui al punto 11.2 che precede.
16.2 I membri del consiglio di amministrazione ed i sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione. Il Presidente, inoltre, può invitare a rispondere ad eventuali richiesto di chiarimenti avanzate dai Soci Intervenuti o Altri Legittimati, i dirigenti della Società, ovvero gli amministratori e dirigenti delle società del gruppo, nonché, su specifiche questione tecniche-legali che esigono una competenza professionale specifica, professionisti e consulenti della Società.
Articolo 17
17.1 I Soci Intervenuti ed eventualmente gli Altri Legittimati hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore eventuale replica ed una dichiarazione di voto.
17.2 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a cinque minuti e non superiore a dieci minuti, la durata massima dell'intervento di ciascun Socio Intervenuto o Altro Legittimato, salvo un'ulteriore eventuale replica di durata non superiore a cinque minuti. In ogni caso, trascorso il tempo stabilito, il Presidente può invitare a concludere nei cinque minuti successivi. Qualora il Socio Intervenuto o Altro Legittimato ecceda anche detto termine, il Presidente provvede ai sensi del successivo art. 18, secondo comma, lett. a).
Capo III - Svolgimento della discussione
Articolo 18
18.1 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento. Nello svolgimento di tate funzione il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
18.2 Al fine di mantenere un ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea, il Presidente potrà togliere la parola nei seguenti casi;
a) qualora il Socio Intervenuto o Altro Legittimato parli senza averne facoltà, o una volta trascorso il tempo assegnatogli;
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con la materia posta in discussione;
c) nel caso in cui il Socio Intervenuto o Altro Legittimato pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine ovvero in caso di comportamenti di violenza privata.
Articolo 19
19.1 Nel caso in cui una o più persone intervenute a qualsiasi titolo all'assemblea impediscano il corretto e regolare svolgimento dei lavori, il Presidente gli intima di comportarsi in conformità al contenuto del presente Regolamento.
19.2 Qualora l'ammonizione di cui al precedente punto 19.1 risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone già ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione, avvalendosi di incaricati della Società, del servizio d'ordine, ovvero, se del caso, delle forze di P.S. provvedendo inoltre alle eventuali denunce o querele esercitabili nei confronti di detti soggetti.
19.3 Nell'ambito della procedura di allontanamento forzato di una o più persone, a norma dei precedenti punti 19.1 e 19.2, le persone escluse, ove ricomprese tra i Soci Intervenuti, possono appellarsi all'assemblea la quale delibera sull'esclusione o meno a maggioranza semplice.
Capo IV - Termine della discussione
Articolo 20
20.1 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
20.2 Una volta dichiarata la chiusura della discussione, nessun Socio Intervenuto o Altre Legittimato può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.
Parte IV
VOTAZIONE
Capo I - Regolarità della votazione
Articolo 21
21.1 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 19 (e che non si fossero allontanati definitivamente) e verifica il numero dei Soci Intervenuti presenti ed i voti cui essi hanno diritto.
21.2 II Presidente, con l'ausilio del Segretario e del presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, del sindaco effettivo più anziano d'età, verifica il numero di soci, e dei voti ad essi spettanti, che si sono avvalsi della facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza,
21.3 I provvedimenti di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.
Articolo 22
22.1 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuna materia all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché sugli aspetti all'ordine del giorno ex lege.
Articolo 23
23.1 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese.
23.2 Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare per i Soci Intervenuti:
a) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, anche previa identificazione di ciascun legittimato al voto astenuto;
b) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Socio intervenuto o Altro Legittimato;
c) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Soci Intervenuti possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli Scrutatori che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea,
23.3 I Soci Intervenuti o, eventualmente, gli Altri Legittimati che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli Scrutatori, sono considerati astenuti.
23.4 Una volta terminata l'espressione dì voto dei Soci Intervenuti e, eventualmente degli Atri Legittimati, si deve procedere allo spoglio dei voti manifestati per corrispondenza dai soci che si sono avvalsi di tale facoltà. Tale operazione potrà essere svolta dagli Scrutatori, comunque sotto la diretta supervisione del presidente del collegio sindacale. Per favorirne l'operazione, durante lo spoglio dei voti potrà essere disposta dal Presidente una breve sospensione dell'assemblea.
Articolo 24
24.1 Le schede di voto per i Soci Intervenuti costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli addetti della Società al momento dell'ingresso dei Soci Intervenuti nei locali dove si svolge l'assemblea, con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata e siglata dagli addetti della Società. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
24.2 Le schede sono consegnate ai Soci Intervenuti dagli addetti della Società all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.
Capo II - Voto per corrispondenza
Articolo 25
25.1 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere, tra l'altro, l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza, nonché le modalità ed i termini relativi alla trasmissione ed alla ricezione delle schede di voto.
25.2 La scheda di voto per corrispondenza deve essere predisposta per garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione puntuale:
a) del nome e della sede legale della Società;
b) gli estremi della riunione assembleare;
c) generalità del titolare del diritto di voto;
d) numero delle azioni possedute;
e) le proposte di deliberazione con relativa espressione di voto;
f) l'indicazione della volontà di voto in relazione alle eventuali modificazioni od integrazioni delle proposte sottoposte all'assemblea;
g) data e sottoscrizione.
25.3 Qualora vi sia più di un argomento all'ordine del giorno, la Società, predisporrà, un'unica scheda di voto la quale dovrà contenere l'espressione di voto per le singole materie all'ordine del giorno e l'indicazione di cui alla lettera f) del punto 25.2 che precede.
25.4 L'apertura delle schede avverrà in occasione del primo scrutinio.
25.5 Unitamente alla scheda di voto l'azionista deve trasmettere la certificazione attestante il proprio diritto di voto rilasciata dal soggetto autorizzato,
25.6 Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare sud è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate,
25.7 Le schede di voto per corrispondenza, unitamente ai certificati attestanti la titolarità all'esercizio del voto, dovranno essere conservate a cura della Società, anche solo su supporti informativi, ove consentito dalla disciplina vigente.
Capo III Proclamazione dei risultati
Articolo 26
26.1 Conclusa 1a procedura di votazione e verificato il risultato anche alla luce dei voti espressi per corrispondenza, il Presidente proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo Statuto. In particolare, in caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base al meccanismi previsti dall'art. 16 dello Statuto.
Articolo 27
27.1 Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
Parte V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
28.1 Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.
28.2 L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione, o ad alcuni dei suoi Componenti, la modificazione o l'integrazione del Regolamento o di singole clausole di esso, previo parere del collegio sindacale.

categoria: Le Società ... fatti e misfatti | fonte: propria
parole chiave: LAVORWASH SpA



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