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Banca Popolare di Sondrio La normativa è un optional? - Seguito. La convinzione della Banca che il DM n. 437 non si applica alle Popolari 25/02/2003 - batch Tutto potevamo pensare ma che addirittura una Legge, chiarissima, che non lascia il benché minimo dubbio, potesse essere interpretata da chi è tenuto ad osservarla e che tale interpretazione sia avvalorata non da chi deve applicarla, cioè un tribunale, ma addirittura da un’Associazione di Categoria, crediamo sia il massimo !!!
Crediamo anche sia il massimo che la Consob, venuta a conoscenza del problema, nulla dica, non avevamo però dubbi che così deve comportarsi chi ha dimostrato con i fatti degli ultimi anni di chiudere sempre la stalla quando i buoi sono scappati. Avevamo scritto che nessuna decisione al riguardo sarebbe stata presa, è così sarà, infatti abbiamo ricevuto la risposta del Collegio Sindacale e come promesso fedelmente Vi informiamo. E’ però opportuno, pubblicare integralmente la Legge. D.M. 5 novembre 1998, n. 437 Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1998, n. 295) IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 104, comma 2, e 144, comma 3, in riferimento all'articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 6485 del 5 novembre 1998); Adotta il seguente regolamento: 1. Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni. 2. Il medesimo termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. 1. Le assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono convocate mediante avviso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 2366, primo comma, del codice civile, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso a due agenzie di stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 3. Pubblicità delle proposte di deliberazione. 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Analizziamo ora cosa dice il sopratrascritto DM n. 437. Cita testualmente: Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate. Pertanto tratta la normativa riguardante le modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate. All’articolo 1 comma 1 cita: 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni. Significa che tutte le Società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea devono attenersi a meno che di trovarsi nei casi previsti dal comma 2 e dall’articolo 2. Leggete ora cosa hanno inventato alla Banca Popolare di Sondrio con l’avvallo del Collegio Sindacale. RACCOMANDATA AR Sondrio, 20 febbraio 2003 Egregio Signore “Omissis” Oggetto: denuncia in base all'art. 2408 c.c. Riscontro, a nome del Collegio, la Sua lettera del 15 febbraio 2003, recante la denuncia, in base all'art. 2408 c.c., per il fatto che questa banca ha convocato l'assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio 2003 in prima convocazione e per il successivo 1° marzo 2003 in seconda convocazione, con avviso che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2003 e, quindi, in contrasto, come Lei ritiene, con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del D. M. 5 novembre 1998, n. 437. Preciso, in via preliminare, che il disposto del citato decreto non è passato inosservato per la banca, la quale si è attivata per accertare se fosse tenuta o meno ad attenersi ai termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, fissati in 30 giorni anziché in 15, come previsto dalla normale regola codicistica (art. 2366 c. c.). L'istituto, infatti, confortato dal parere di autorevoli Organizzazioni di Categoria, è addivenuto alla convinzione che il disposto in discorso vada a completare la disciplina delle OPA (art. 104) e della raccolta delle deleghe di voto (art. 136 e seguenti) contenuta nel T.U.F.. Dagli accennati presupposti consegue che il menzionato decreto, nonostante il suo tenore letterale, non sia vincolante per le società cooperative quotate, estranee o escluse dalle fattispecie, come detto, disciplinate e integrate dalle norme in esame. La convinzione degli Organi aziendali, sempre avallata dai diversi pareri richiesti e ottenuti, è pure condivisa da questo Collegio, che pertanto non ravvisa la necessità di dare ulteriore seguito alla Sua istanza. Distinti saluti. Egidio Alessandri Presidente del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Sondrio Non abbiamo parole !!! Lasciamo a Voi, carissimi navigatori, ogni commento ed ogni considerazione al riguardo. Desideriamo anche ricordare che lo statuto prevede per la nomina del Collegio Sindacale (all’Ordine del Giorno dell’Assemblea) quanto segue: Articolo 47 Presentazione delle liste dei candidati. Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ogni lista devono essere indicati tre candidati a sindaco effettivo e due candidati a sindaco supplente. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio puo' concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista. Possono presentare liste tanti soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, primo comma lettera a), che rappresentino almeno lo 0,75% di tutti i soci aventi diritto di voto. Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositate presso la sede sociale anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di sindaco. Riteniamo non necessario specificare le motivazioni del perché abbiamo riportato detto articolo. Da parte nostra stiamo valutando se è opportuno, dopo aver sollecitato i vari Organismi che riteniamo competenti in materia e senza che gli stessi muovano un dito in quanto tenaci sostenitori del motto: “forti con i deboli e deboli con i forti” , oltre di quello “non disturbare il manovratore” , impugnare la delibera con il solo scopo di fare chiarezza. Carlo Fabris categoria: Collegi sindacali...fatti e misfatti | fonte: propria |
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