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CORTE D'APPELLO TRIESTE 15/12/2001 - batch Riteniamo doveroso fare una breve premessa per far capire bene il dispositivo che fedelmente pubblichiamo.
E’ stato solo omesso con (omissis) il nominativo dell’altra persona coinvolta (che ad onor del vero non c’entrava per nulla con la diatriba tra il Fabris e la Danieli). Prova ne è che mentre nel primo grado di giudizio, la persona, ha dovuto costituirsi per difendersi, nel secondo grado di giudizio non si è nemmeno costituita. Ecco perché il dispositivo parla di condanna al rimborso delle spese legali all’appellato e non agli appellati, infatti solo il Fabris si è costituito, in appello. Desideriamo ricordare che pur essendo stata soccombente la Danieli & C. in primo grado con una sentenza che non poteva essere diversa, aveva proposto ricorso in Appello. Considerate che, la Danieli, aveva citato per danni il Fabris solo perché aveva “osato” intervenire ponendo delle domande ad un’assemblea. Tale fatto (“inconcepibile” per la Cecilia Danieli che un azionista ponesse domande) ha probabilmente fatto slittare i tempi che, in modo unilaterale, l’allora Presidente Dott.ssa Cecilia Danieli aveva deciso che dovesse durare l’assemblea, per altri suoi impegni. Il Fabris ringrazia l’Avv. Virgilio Bettucchi di Milano che lo ha assistito in entrambi i gradi di giudizio (nel dispositivo è indicato solo l’Avv. Lucio Frezza, legale con studio a Trieste luogo della Corte d’Appello di competenza), soprattutto per le parole che il Fabris ricorda ancora molto bene e che mai ha sentito pronunciare ad un Avvocato, che qui si riportano e si riferiscono al primo grado. Il Bettucchi, quando il Fabris gli portò l’atto di citazione, dopo che l’aveva letto, disse: “Fabris se perdiamo questa causa cambio mestiere!!!”. Tali erano assurde e pretestuose le accuse, sia in fatto che in diritto, che venivano mosse al Fabris! Aveva ragione, grazie Virgilio. Mi auguro che la Danieli & C. impugni la sentenza in Cassazione, tanto non pagano gli amministratori o il legale (che si vuole ricordare è Giuseppe Campeis di Udine) ma paga la Società e pertanto i suoi azionisti. Carlo Fabris N. 466 R.G. S. 352/01 R. 412/01 LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE SEZIONE PRIMA CIVILE COMUNICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA (Artt. 133, 136, 170 Cod. proc. civ., 45 disp. att. Cod. proc. civ.) IL CANCELLIERE in esecuzione degli artt. 133 e 170 Cod. proc. civ. comunica a 1) Avv. Giuseppe SBISA’ 2) Avv. Lucio FREZZA che nella causa tra: DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA contro: (omissis) E FABRIS CARLO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE ha pronunciato in data 09.03.2001 la sentenza depositata e resa pubblica il 28 ott. 2001 contenente il seguente DISPOSITIVO P. Q. M. La Corte di Appello di Trieste prima sezione civile, contrariis rejecta, sull’appello proposto da DANIELI & C. Officine Meccaniche spa nei confronti di (omissis) e di Fabris Carlo, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 350/99 del 27.01/06.04.1999, così provvede: respinge l’appello e l’appello incidentale e, per l’effetto conferma l’impugnata sentenza condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese di questo grado che liquida in complessive lire 6.348.800 di cui lire 166.800 per spese, lire 1.320.000 per diritti, lire 4.300.000 per onorari e lire 562.000 per spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge. TS 29 OTT. 2001 IL CANCELLIERE DIRIGENTE (dott. Giuseppina IAMMARINO RICCIOTTO) categoria: Sentenze e Giurisprudenza | fonte: propria |
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