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Il Tribunale di Milano rinuncia a giudicare
Il caso ePlanet SpA
27/07/2003 - fabris
Cari navigatori del nostro sito quanto stiamo per raccontarVi e documentarVi ci ha lasciato molto perplessi, soprattutto in questo periodo dove il problema giustizia, però quella penale, viene posto ogni giorno in discussione, nessuno però si pone il problema di quella civile che interessa, soprattutto la “gente comune” coloro che non hanno i capitali da poter spendere, coloro che non vantano o non vogliono vantare “amicizie influenti”.
Se poi c’è qualche “pazzo” che vuole che la legge e la Giustizia (quella con la G maiuscola) sia uguale per tutti e non è disposto a subire “soprusi” o limitazione nei suoi “diritti”, subirà ulteriori soprusi e potrà toccare con mano che, purtroppo, la legge e la giustizia non è uguale per tutti. I potenti, coloro che vantano “amicizie influenti”, coloro che possono permettersi avvocati di fama e studi legali rinomati, avranno “quasi” sempre ragione. Quando poi il giudice non trova nessun appiglio per dare ragione al potente trova sempre qualche “escamotage”, ma tant’è!!! Lunga e piena di ostacoli è la strada per la Democrazia e la Giustizia.
Come al solito non facciamo alcun commento ma ci limitiamo a riprodurre fedelmente il documento avendolo epurato di alcuni nominativi (ininfluenti) sostituendoli con “omissis”.
E’ opportuno dare un minimo di spiegazione iniziale.
Un azionista della ePlanet non potendo esaminare gli unici due libri a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società cita la Società in giudizio per far dichiarare il suo diritto ad esaminare detti libri presso la sede legale della Società. Infatti troppe volte le Società che non mettono a disposizione la documentazione non hanno nemmeno presso la sede legale i libri “obbligatori” ed a disposizione dei soci, troppo spesso detti libri si trovano presso consulenti, studi legali e/o commerciali.
E’ ed era importante che un Tribunale si esprimesse in materia, infatti sul punto non esiste alcuna giurisprudenza.
No, il Tribunale si rifiuta di giudicare in quanto, così potrete leggere nella sentenza, avendo la Società la clausola arbitrale (che non c’entra nulla con la legge) bisogna attivare il Collegio Arbitrale. Ma da quando i Collegi Arbitrali fanno Giurisprudenza? Da quando in qua i Collegi Arbitrali interpretano la Legge? Non sono preposti a ciò i Giudici?
La cosa poi strana è che la clausola arbitrale inserita nello statuto così cita:

CLAUSOLA ARBITRALE
Articolo 28
Tutte le controversie che potranno sorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente statuto tra la società e i soci, tra gli organi sociali e i soci, nonchè tra i soci nei loro rapporti sociali, saranno devolute, in quanto non specificamente vietato dalla legge, al giudizio inappellabile di un Collegio composto di tre arbitri irrituali, i quali giudicheranno senza alcuna formalità di procedura.
I predetti arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo d'accordo tra i primi due come sopra nominati. In caso di mancato accordo circa la nomina del terzo arbitro, come pure in caso di mancata designazione dell'arbitro di parte entro il termine di venti giorni dalla richiesta fatta dall'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, l'arbitro o gli arbitri mancanti verranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano a seguito di semplice istanza di parte diligente, comunicata all'altra parte.
Gli arbitri, sentite le parti, decideranno inappellabilmente secondo equità e senza alcuna formalità di procedura.
Il responso dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio e costituirà espressione della volontà delegata dalle parti.

Cosa c’entra il diritto di ispezione dei libri verbali assemblea e soci stabilito dall’articolo 2422 del codice civile con l’interpretazione ed esecuzione dello statuto?
Lasciamo a Voi, carissimi navigatori, ogni commento ed ogni considerazione al riguardo.
Alla prossima
Carlo Fabris


SENTENZA N. 9645 - 2002
RG N. 71929/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VIII CIVILE


Il giudice istruttore in funzione di giudice unico dr. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 14.12.2001 a mezzo dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche della Corte d'appello di Milano
DA
«omissis», residente in «omissis»; elettivamente domiciliato in «omissis», presso lo studio dell'avv. «omissis», che lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione; ATTORE
CONTRO
SPA ePLANET, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milanofiori Rozzano, strada 4 palazzo Q1; c.f. e p.i. 12897160151; elettivamente domiciliata in Milano, via Brera n. 8, presso lo studio degli avv.ti GIORGIO CALASELLA e ALESSANDRO OSNATO, che la rappresentano e difendono come da delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;CONVENUTA
CAUSA AVENTE AD OGGETTO RAPPORTI SOCIALI e nella quale all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno svolto le seguenti
CONCLUSIONI
per l'attore:
come da foglio allegato
per la convenuta:
come da foglio allegato

TRIBUNALE DI MILANO
Nella causa RG. n. 71929/01, G.I. Dott. Riva Crugnola
«omissis»‑ attore -con Avv. «omissis»
contro
E PLANET S.p.a.‑ convenuta ‑con Avv. Giorgio Calesella Avv. Alessandro Osnato

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTORE
Udienza del 16/07/2002

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
‑ accertare e dichiarare l'inoperatività della clausola di cui all'art. 28 dello Statuto Sociale di ePlanet S.p.a. e decidere nel merito la controversia in esame accogliendo le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto dell'attore a visionare il libro verbali, il libro soci ed a ottenere copia del verbale assembleare del 02/07/2001 presso la sede legale della società convenuta;
2. condannare la ePlanet S.p.a., in persona del legale rappresentante, a lasciare a disposizione dell'attore la relativa documentazione presso la sede legale, onde consentire allo stesso la visione e l'eventuale estrazione di copia;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si dichiara inoltre di non accettare il contradditorio su eventuali domande avversarie nuove.
Monza, lì 16/07/02

CONCLUSIONI per la convenuta
In via preliminare:
I. Accertare nel caso in esame la perfetta operatività della clausola arbitrale prevista nell'articolo 28 Statuto Societario di ePlanet S.p.a. e per l'effetto dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto in detta clausola.
In via principale:
II. Respingersi le domande attore e in cessata ogni materia del contendere in ogni caso in quanto infondate in fatto e diritto
In ogni caso:
III. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
In via istruttoria:
Si chiede sin da adesso di essere ammessi alla prova per testi dei fatti dedotti con espressa riserva di capitolazione e di indicazione dei testi nelle apposite memorie istruttorie da depositarsi secondo i termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Facendo valere l'attore nel presente giudizio il proprio diritto, quale socio della spa convenuta, "a visionare il libro verbali, il libro soci ed ad ottenere copia del verbale assembleare del 2.7.2001 presso la sede legale della società" per ottenere la condanna della convenuta a "lasciare a disposizione la relativa documentazione presso la sede legale", la convenuta ha eccepito nella comparsa di risposta l'applicabilità alla controversia di clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto sociale: l'attore ha quindi sostenuto la tardività dell'eccezione nonché la sua infondatezza, per essere la controversia di per sé non ricompresa tra quelle devolute agli arbitri dalla clausola statutaria e per essere in ogni non compromettibile la controversia attinente, nella materia societaria, alla interpretazione di norme poste nell'interesse collettivo dei soci.
L'eccezione di parte convenuta va in primo luogo ritenuta ammissibile.
Si tratta infatti di "eccezione non rilevabile d'ufficio" rispetto alla cui proposizione il momento preclusivo va individuato, secondo l'espressa disciplina di cui al secondo comma dell'art. 180 cpc, nel momento di scadenza del termine perentorio assegnato al convenuto dal g.i. alla prima udienza: nella fattispecie, dunque, l'eccezione è da considerare tempestiva, essendo stata formulata dalla convenuta all'atto della propria costituzione in giudizio con comparsa di risposta in data antecedente alla prima udienza.
Né a contrastare tale conclusione può poi valere il richiamo di parte attrice attrice alla tardività della costituzione della convenuta, avvenuta oltre il termine del ventesimo giorno antecedente la data della prima, udienza: il superamento di tale termine, come è noto, comporta per la parte convenuta nel sistema risultante dal combinato disposto degli artt. 166, 167, 171 cpc, la sola decadenza dalla facoltà di proposizione di domande riconvenzionali, decadenza espressamente comminata dall'art. 167 cpc e richiamata per il caso di costituzione tardiva dall'art. 171 cpc, mentre la proposizione di eccezioni in senso proprio non rilevabili d'ufficio è espressamente consentita fino al diverso termine assegnato al convenuto ex art. 180 cpc alla prima udienza e di cui si è già detto.
Per altro profilo, poi, trattandosi di eccezione relativa all'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale come precisato anche oggi dalla convenuta, essa non può essere interpretata quale questione relativa alla competenza del giudice adito, comportando la clausola per arbitrato irrituale non già l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ma la rinuncia delle parti all'azione (cfr. Cass. 10.4.1990 n. 2987), cosicché neppure può discutersi della tempestività della proposizione dell'eccezione ai sensi della specifica disposizione di cui all'art. 38 cpc.
L'eccezione oltre che ammissibile è poi anche da ritenere fondata.
Per un primo verso, infatti, la clausola statutaria invocata dalla convenuta è da considerare direttamente applicabile alla presente controversia, in quanto devolve "al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri irrituali" "tutte le controversie che potranno sorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente statuto tra la società e i soci, tra gli organi sociali e i soci, nonché tra i soci nei loro rapporti sociali", vale a dire tutte le controversie che, come la presente, attengano a posizioni soggettive derivanti dal contratto sociale: non può invece essere seguita l'interpretazione restrittiva sostenuta dall'attore e individuante, al di là del tenore letterale della clausola e del complessivo senso della stessa, come riservate alla cognizione arbitrale le sole controversie specificatamente inerenti alla interpretazione di disposizioni statutarie e non anche quelle, come la presente, comunque relative al concreto atteggiarsi dei rapporti sociali, vale a dire alla esecuzione del contratto (e quindi dello statuto) sociale.
Per un secondo verso, poi, non pare condivisibile al giudicante neppure l'ulteriore limitazione invocata dall'attore in relazione al preteso divieto di compromesso per le controversie coinvolgenti l'interpretazione e l'applicazione di norme poste nell'interesse della collettività dei soci e non del singolo membro della compagine.
Tale argomentazione, pur fondata su orientamenti giurisprudenziali ricorrenti, non può infatti essere condivisa, ad avviso del giudicante, ove si consideri:
‑ che la questione della compromettibilità in arbitri di controversie societarie deve essere risolta sulla base delle norme ex artt. 806 cpc, 1966 cc, secondo il combinato disposto delle quali sono compromettibili le sole controversie transigibili, vale a dire le sole controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e
- che per la individuazione di tale categoria, di controversie non può farsi generico riferimento alla natura dell'interesse alla cui tutela le norme invocate dai litiganti appaiano volte,
- posto che la compromissione in arbitri comporta di per sé una disposizione dell'azione e non del diritto e pertanto non viene di per sé necessariamente a confliggere con la natura pubblicistica ovvero "collettiva" dell'interesse tutelato dalle norme invocate dai litiganti, salvo il caso della impugnazione di delibera assembleare censurata per illiceità dell'oggetto, nel quale viene in gioco la disciplina ex art. 1972 cc e la conseguente non transigibilità della controversia coinvolgente il negozio nullo per illiceità dell'oggetto, vale a dire nullo, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 1343 cc, in quanto contrario a norme imperative e dettate a tutela di un interesse generale dell'ordinamento e non alla tutela di singoli soci o gruppi di soci (cfr. per lo sviluppo di tali argomentazioni, Tribunale Milano 7.2.2002, in Giur. It 2002, 1014, Tribunale Milano 15.10.2001, in Le Società 2002, 737, Tribunale Milano 12.3.2001, ibidem, 739).
Applicando dunque tali principi al caso di specie se ne deve trarre la conseguenza della compromettibilità della presente controversia, riguardante, specificatamente l'ampiezza del diritto di consultazione dei libri sociali da parte del singolo socio e come tale in primo luogo attinente (non già a situazione di nullità di atti societari derivante dal contrasto degli stessi con norme di valenza. generale ma) al contenuto di diretto rapporto tra la società ed il socio, così la lite venendo ad avere oggetto non dissimile da quello, ad esempio, della controversia in materia di responsabilità degli amministratori, espressamente dichiarata transigibile dall'art. 2393 cc e quindi pacificamente considerata compromettibile, a prescindere dalla valenza pubblicistica o meno delle norme sulle quali nelle varie fattispecie possano essere basate le pretese risarcitorie fatte e valere dalla società.
La domanda dell'attore deve dunque essere dichiarata improponibile, per essere la controversia devoluta alla cognizione di arbitri irrituali con conseguente rinuncia delle parti alla giurisdizione, in tal senso dovendosi accogliere l'eccezione della società convenuta, impropriamente riferita alla "incompetenza" del Tribunale, categoria questa che viene in gioco nella diversa ipotesi di clausola compromissoria per arbitrato rituale.
In ragione del contrasto giurisprudenziale tuttora in essere sulla questione decisiva in materia di compromettibilità di controversie societarie, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa o assorbita, dichiara la domanda dell'attore improponibile per essere la controversia devoluta alla cognizione di arbitri irrituali, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, oggi 16 luglio 2002.
Il giudice istruttore
Elena Riva Crugnola

categoria: La Giustizia ... fatti e misfatti | fonte: propria
parole chiave: Il Tribunale di Milano rinuncia a giudicare Il caso ePlanet SpA



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